In questi giorni le voci rimbalzano parecchio… anche perché siamo ad una svolta epocale per tutti i Coach Professionisti!
Chiarimenti, approfondimenti, consultazioni frenetiche, insomma la Legge del 14 gennaio 2013 n. 4, ha cambiato le regole del gioco e tutto lo scenario del Coaching italiano.
Non è solo una questione formale!
Come ben sapete fino ad oggi, per lo Stato Italiano, non era corretto l’autodefinizione di Coach Professionisti “Riconosciuti” (da chi?) anche se alcune Associazioni (nazionali e internazionali) avevano l’ardire di rilasciare tali attestati come “Coach Riconosciuti”; esse coglievano, con opportunismo commerciale, il vuoto legislativo dirigendo il sistema dei riconoscimenti in una direzione fallace e ingannevole.
Oggi, attraverso la Legge 14 gennaio 2013 n.4, tutto questo non è più possibile poiché solo attraverso l’identificazione di specifiche Associazioni di Categoria (soggetti molto complessi controllati attentamente dal Ministero dello Sviluppo Economico) si può ottenere un attestato che riconosca specifiche conoscenze e competenze.
Certo, la nostra attesa non è quella di veder risolto l’annoso problema in breve tempo, ma siamo fiduciosi che, in un tempo ragionevole, molte incoerenze spariranno, in forza della legge, dallo scenario del Coaching italiano.
Con la nuova Legislazione molte professioni, circa 150 categorie tra i quali Coach, Counselor, Musicoterapisti, ecc., si vanno ad affiancare a quelle tradizionali (psicologia, psicoterapia, ecc.) e tutte insieme offriranno agli utenti un gran numero di servizi sempre più articolati, migliorati e più rispondenti alle esigenze dei cittadini.
Il Professionista non iscritto ad alcuna Associazione Professionale, è il caso di precisarlo, può continuare a svolgere la propria attività come prima; se invece decide di iscriversi a un’Associazione di Categoria, deve accettare di:
- sottoporsi ad una serie di norme di controllo per l’accredito
- accettare un Codice di Condotta
- fare formazione continua
- sottoporsi a verifiche professionali tese a garantire la qualità del Coaching
Inoltre, se utilizza l’attestazione rilasciata dall’Associazione di Categoria, deve anche informare il consumatore sul nome dell’Associazione di riferimento, il numero d’iscrizione alla stessa, nonché dichiarare che è disponibile lo “Sportello del Consumatore” (ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206) al quale il cittadino può rivolgersi in caso di contenzioso.
A Noi di Prometeo Coaching è tutto chiaro! L’obiettivo della legge è quello di migliorare i servizi all’utenza e contrastare le irregolarità in essere… speriamo che tutto si realizzi molto presto!
Ad maiora!
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